lettera a R.Levi sul suo DDl per il riordino dell'Editoria in italia

salve
 
cercherò di essere breve.
Il fatto che nella sua risposta a Grillo lei ribalti l'interpretazione catastrofista che per prima è stata fatta del suo disegno di legge, dicendo "Quando prevediamo l'obbligo della registrazione non pensiamo alla ragazza o al ragazzo che realizzano un proprio sito o un proprio blog"non è una posizione di per se tranquillizzante.
D'altro canto infatti,nella sua lettera a Grillo lei precisa " Siamo consapevoli che, soprattutto quando si tratta di internet, di siti, di blog, la distinzione tra l'operatore professionale e il privato puo' essere sottile e non facile da definire. Ed e' proprio per questo che nella legge affidiamo all'Autorita' Garante per le Comunicazioni il compito di vigilare sul mercato e di stabilire i criteri per individuare i soggetti e le imprese tenuti ad iscriversi al Registro degli Operatori''.
Questo meccanismo che sembra semplice efficente e giusto, in realtà a ben vedere palesa delle falle enormi già da subito: vediamo la composizione delll'agcom

Presidente

Corrado Calabrò

Componenti

Nicola D'Angelo

Giancarlo Innocenzi Botti

Michele Lauria

Gianluigi Magri

Stefano Mannoni

Roberto Napoli

Enzo Savarese

Sebastiano Sortino

Segretario generale

Roberto Viola

Vice segretario generale

Antonio Perrucci

Capo di gabinetto

Guido Stazi

12 elementi in tutto.12 individui che dovrebbero sondare TUTTA la produzione d'informazione della rete.
Anche ponendo di ridurre tale fetta alla sola produzione registrata su domini italiani, si parla di terabyte di dati GIORNALIERI.Servirebberono non 12 ma 1200 persone per stare FORSE al passo con tale massa di dati.
Praticamente stiamo parlando di succhiare fuori l'acqua del mar mediterraneo con una cannuccia.
Le conseguenze immediate di una tale strozzatura sono ovviamente allungamenti dei tempi di supervisione con ovvie ripercussioni sulla certificazione di reati eventuali e la comminazione di pene, per non parlare di altre storture che rendono la legge quasi più grave del reato che essa stessa dovrebbe combattere.
 
Più in generale la ratio che ha prodotto questa legge, molto in stile anglosasassone, diviene fallimentare in primis quando alla formulazione di principi generici come quello che definisce cosa è un prodotto editoriale (aticolo 2 del DDL) non viene affiancata una robusta interpretazione del legislatore sui vari casi particolari, o una letteratura di sentenze chiarificatrici in tal senso, in secundis  quando a tali principi non viene affiancato un organismo funzionale all'analisi di una realtà "editoriale" tanto complessa,dotandolo di MEZZI (leggasi FONDI) necessari ad una perfetta efficienza.
 
Potrei ulteriormente dilungarmi con una speculazione politica sul perchè di una lgge di tal fatta, ma credo che non sarei il primo, e quindi le risulterei tedioso.
 
Egregi saluti

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